Nel codice civile italiano esiste una norma che impone alle donne di aspettare 300 giorni prima di potersi risposare dopo la fine di un matrimonio, mentre per gli uomini non è previsto alcun analogo obbligo: si tratta dell’articolo 89, intitolato “Divieto temporaneo di nuove nozze”. La norma, ritenuta da molti obsoleta e discriminatoria, è al centro di un disegno di legge depositato a fine settembre dalla senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, che ne propone l’eliminazione.
La regola prevede che “non può contrarre matrimonio la donna, se non sono trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio”, a meno che la sentenza di divorzio sia stata preceduta da separazione giudiziale o consensuale, che il matrimonio non sia stato consumato o che sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi. Il tribunale può inoltre autorizzare il nuovo matrimonio se è esclusa la gravidanza, tramite esame medico certificato, o se risulta che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 giorni che precedono la fine del matrimonio. In ogni caso, il divieto decade al termine di un’eventuale gravidanza.
La norma, presente nel diritto romano e formulata nella sua versione attuale nel codice civile del 1942, redatto sotto la dittatura di Benito Mussolini, aveva originariamente una funzione biologico-probatoria: evitare la possibile confusione sulla paternità di un eventuale figlio concepito a cavallo tra due matrimoni. Oggi, tuttavia, la questione della paternità può essere risolta agevolmente tramite il test del DNA, rendendo la disposizione oggetto di ampie discussioni in ambito giuridico.
La senatrice Paita ha inoltre richiamato l’attenzione sulla possibile violazione della disposizione con il divieto di discriminazione basata sul sesso, previsto da specifici articoli della Convenzione europea dei diritti umani.